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La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, così come previsto dalla Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016 (commi 36-65 dell’Art. 1), può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Selargius, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafe per effettuare la necessaria variazione anagrafica.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, così come previsto dalla Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016 (commi 36-65 dell’Art. 1), può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Selargius, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui le stesse non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi allo sportello anagrafe per effettuare la necessaria variazione anagrafica.
Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.
Disciplina e diritti
In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 c.38);
b) in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
c) ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
d) diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
e) successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
g) diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
h) ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).
La Cancellazione della Convivenza di fatto
Può avvenire nei seguenti casi:
- d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune da parte di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
- su richiesta di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
I rapporti patrimoniali
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, la cui registrazione deve essere presentata presso le Strutture Territoriali ove è stata depositata la Dichiarazione di Convivenza, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Municipio di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula.
I conviventi devono presentare presso l’ufficio protocollo del Municipio di Selargius, ove intendono risiedere o dove già risiedono, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.
I conviventi devono presentare presso l’ufficio protocollo del Municipio di Selargius, ove intendono risiedere o dove già risiedono, un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità.
La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto, così come previsto dalla Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016 (commi 36-65 dell’Art. 1)
La registrazione della convivenza di fatto nella banca dati anagrafica avviene entro due giorni lavorativi dalla presentazione della dichiarazione.
Il perfezionamento della dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza di fatto produce i suoi effetti (effetto modificativo dello status degli interessati), a conclusione della relativa istruttoria (entro 45 gg dal ricevimento della dichiarazione).
Normativa di riferimento:
Legge n.76/2016;
D.P.R n.445/2000;
D.P.R. n.223/1989;
Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
D.Lgs.n.196/2003.
Contatti
Ufficio Anagrafe
Sede centrale, via Istria 1;
Apertura mattino: LUN – MAR – MER – GIO -VEN ore 8:30 – 11:00; Pomeriggio: Mar – Gio ore 15:30 – 17:00
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Nessuno
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