Aggiornamento Albo Giudici Popolari

Servizio attivo

Giudici popolari sono cittadini chiamati ad assolvere funzioni di giudizio insieme al magistrato e costituiscono un unico collegio giudicante nelle Corti di Assise e Corti di Assise d’Appello.


A chi è rivolto

Cittadini italiani, residenti nel comune che hanno godimento dei diritti civili e politici

Chi può presentare

Cittadini italiani, residenti nel comune che hanno godimento dei diritti civili e politici

Descrizione

Giudici popolari sono cittadini chiamati ad assolvere funzioni di giudizio insieme al magistrato e costituiscono un unico collegio giudicante nelle Corti di Assise e Corti di Assise d’Appello.
In base alla legge i Comuni sono tenuti all’aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari, ogni due anni (Legge 287/51 e successive modifiche). Il procedimento amministrativo è gestito dall’Ufficio Elettorale Comunale. L’Ufficio Elettorale, secondo quanto stabilito dalle norme, predispone due elenchi distinti inserendovi un certo numero di cittadini (residenti a Selargius) che possiedono i requisiti richiesti:
- un elenco per i Giudici popolari di Corte d’assise
- un elenco per i Giudici popolari di Corte d’assise di appello
Tali elenchi vengono integrati con i nominativi dei cittadini interessati a svolgere l’ufficio di Giudice popolare che ne hanno fatto domanda all’Ufficio Elettorale. I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni due anni e approvati da un’apposita commissione del Consiglio Comunale.

Come fare

Il modulo può essere trasmesso all’Ufficio Elettorale con le seguenti modalità:
posta elettronica certificata (PEC) inviandolo all’indirizzo: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it
posta ordinaria – Comune di Selargius Ufficio Elettorale Via Istria, 1 09047 Selargius Città Metropolitana di Cagliari
consegna a mano Ufficio Protocollo
Una volta iscritti, l’iscrizione rimane valida fino a quando non si perdono i requisiti.

Cosa serve

Per essere iscritti negli elenchi occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:


Cittadinanza italiana, residenza e godimento dei diritti civili e politici;

Buona condotta morale;

Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65;

Diploma di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e di scuola secondaria superiore di qualsiasi tipo per le Corti di Assise di Appello (artt. 9 e 10 Legge 287/1951 e ss.mm.ii).

Cosa si ottiene

Il cittadino che esercita la funzione di Giudice Popolare, se è un lavoratore dipendente ha diritto nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare dei permessi retribuiti per l’esercizio obbligatorio di una carica pubblica. I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d’Assise o della Corte d’Assise d’appello.

Tempi e scadenze

E’ possibile presentare domanda di iscrizione all’albo dei Giudici Popolari dal 1 aprile al 31 luglio di ciascun anno dispari.
Gli elenchi sono formati o integrati ogni biennio da una Commissione comunale, di nomina consiliare, composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, e da due consiglieri comunali.
Il procedimento da seguire è il seguente:
ciascun anno dispari, i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti devono presentare apposita domanda utilizzando l’apposito modulo e allegando fotocopia del documento di identità, al protocollo del Comune;
entro la fine del mese di agosto la commissione comunale deve provvedere, previo accertamento dei requisiti richiesti, alla formazione degli elenchi, suddivisi per Corte di Assise e Corte di Assise di Appello, che devono essere trasmessi, entro i primi dieci giorni dal mese successivo al loro completamento, al Presidente del tribunale, unitamente al verbale della Commissione;
gli elenchi una volta approvati dal Presidente del Tribunale con proprio decreto vengono trasmessi al Sindaco che provvederà, dandone comunicazione con pubblico manifesto, all’affissione all’albo pretorio per un periodo d i 10 giorni.
Il cittadino che esercita la funzione di Giudice Popolare, se è un lavoratore dipendente ha diritto nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare dei permessi retribuiti per l’esercizio obbligatorio di una carica pubblica. I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d’Assise o della Corte d’Assise d’appello.

Quanto costa

Nessuno

Procedure collegate all'esito

Il procedimento da seguire è il seguente:
ciascun anno dispari, i cittadini interessati ed in possesso dei requisiti devono presentare apposita domanda utilizzando l’apposito modulo e allegando fotocopia del documento di identità, al protocollo del Comune;
entro la fine del mese di agosto la commissione comunale deve provvedere, previo accertamento dei requisiti richiesti, alla formazione degli elenchi, suddivisi per Corte di Assise e Corte di Assise di Appello, che devono essere trasmessi, entro i primi dieci giorni dal mese successivo al loro completamento, al Presidente del tribunale, unitamente al verbale della Commissione;
gli elenchi una volta approvati dal Presidente del Tribunale con proprio decreto vengono trasmessi al Sindaco che provvederà, dandone comunicazione con pubblico manifesto, all’affissione all’albo pretorio per un periodo d i 10 giorni.
Il cittadino che esercita la funzione di Giudice Popolare, se è un lavoratore dipendente ha diritto nei giorni in cui esercita effettivamente le funzioni di Giudice Popolare dei permessi retribuiti per l’esercizio obbligatorio di una carica pubblica. I permessi fruiti saranno documentati dal dipendente mediante certificazione della cancelleria della Corte d’Assise o della Corte d’Assise d’appello.

Accedi al servizio

AREA 08 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

Via Istria, 1 - 09047 Selargius

PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Telefono: 070/8592292

Email: regina.vittone@comune.selargius.ca.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Non possono assumere l’ufficio di Giudice popolare:
i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in qualsiasi attività di servizio:
i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione (art. 12).

Casi Particolari

Nessuno

Copertura geografica

Comune

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

Servizio Elettorale, Statistica

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Pagina aggiornata il Gio 24 Ottobre, 2024 12:00 pm