La TARI è una tassa dovuta annualmente in cambio del servizio che il Comune svolge per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nell'ambito del territorio comunale, nonché per lo spazzamento delle strade; è dovuta da chiunque occupi o detenga a qualunque titolo, locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
Nel caso di inizio o variazione dell’occupazione o detenzione di locali o aree sottoposti a tassazione, i contribuenti hanno l’obbligo di presentare all’Ufficio tributi apposita denuncia entro il termine di 90 giorni dalla data in cuisi verifica una delle suddette circostanze mediante la compilazione dei moduli disponibili ai seguenti link:
Dichiarazione TARI utenze domestiche
Dichiarazione TARI utenze non domestiche
La tassa è dovuta dal giorno in cui inizia l’occupazione, la detenzione o il possesso fino alla data di cessazione, a condizione che il contribuente presenti dichiarazione di cessazione, che deve essere documentata con le ultime fatture delle utenze, con un contratto di vendita o, in caso di locazione/comodato/uso, con il verbale di restituzione delle chiavi al proprietario.
Il tributo riguarda:
Sono escluse dalla tassazione:
Non sono soggetti al tributo:
- spazi ad uso domestico privi di tutte le utenze di rete (Elettrica, Idrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o oggetto di lavori di ristrutturazione (limitatamente al periodo di validità del titolo abilitativo edilizio);
- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, vani ascensore, serbatoi, silos, cisterne e simili);
- Superfici ove si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi, a condizione che il produttore ne documenti il corretto trattamento
La tassa, composta da una parte fissa e una variabile (così come previsto dal DPR n. 158/99), viene determinata in base ad una tariffa fissa e ad una tariffa variabile (deliberata annualmente dal Consiglio Comunale sulla base del PEF – Piano Economico Finanziario del Servizio di igiene urbana), che viene moltiplicata per la superficie calpestabile dichiarata dal contribuente, desunta dalle planimetrie catastali o accertata d’ufficio.
Le tariffe sono differenziate fra le utenze domestiche (per le quali si tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare) e quelle non domestiche (che raggruppano le attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con riferimento al codice ATECO).
Annualmente, nell’avviso di pagamento, viene addebitato anche il TEFA –Tributo Provinciale Per L'esercizio Delle Funzioni Di Tutela, Protezione E Igiene Dell'ambiente, riscosso dal Comune e devoluto alla città Metropolitana di Cagliari, nella misura del 5% della TARI.
Annualmente viene redatto il PEF – Piano Economico Finanziario che elabora i costi sostenuti per lo svolgimento del servizio suddividendoli fra le componenti fisse e quelle variabili nel modo seguente:
COMPONENTI FISSE DEL COSTO riferite a |
COMPONENTI VARIABILI DEL COSTO riferite a |
Attività di spazzamento e lavaggio |
Attività raccolta e trasporto |
Attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti |
Attività trattamento, smaltimento e recupero |
Attività generali |
Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta |
Crediti inesigibili |
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Uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito e delle immobilizzazioni) |
Detratta la quota di ricavi dalla vendita di materiale ed energia (da dividere con il Gestore) |
Obiettivi di miglioramento dei livelli di qualità del servizio e/o alle modifiche del perimetro di raccolta |
Detratta la quota di ricavi dalla vendita di rifiuti da imballaggio (da dividere con il Gestore) |
Il costo complessivo del servizio derivante dal PEF viene quindi ripartito fra il numero degli utenti inseriti nelle liste dei contribuenti, suddivisi fra utenze domestiche (in base al numero dei componenti il nucleo familiare a alla superficie delle abitazioni) e non domestiche (in base alla tipologia delle attività esercitate e alle superfici dei locali commerciali, artigianali, degli uffici e dei depositi) mediante gli algoritmi previsti dal DPR 158/99, generando le tariffe fisse e quelle variabili.
AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente
Alle utenze domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici (da cucina, sfalci e potature da giardino) è riconosciuta una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, a condizione che l’attrezzatura per il compostaggio sia posizionata all’aperto, in area scoperta privata pertinenza dell’abitazione (quale un giardino, un orto o comunque un luogo che offra la possibilità di utilizzo del compost prodotto) non totalmente pavimentata.
I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa, possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, dietro presentazione di adeguata documentazione, nei seguenti casi:
La parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% relativamente alle abitazioni di residenza nelle quali tutti gli occupanti risultano ospitati in strutture socio-sanitarie (case di riposo, case di cura, RSA, ecc.) (comma in vigore dal 01.01.2015).
Per le utenze domestiche relative a nuclei familiari da 5 componenti in su, la parte variabile della tariffa è parificata a quella dei nuclei familiari di 4 componenti.
Ai sensi dell’art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle abitazioni, diverse da quella di residenza, tenute a disposizione per periodi non superiori a mesi sei.
AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE da Regolamento TARI vigente
Ai sensi dell’art. 1, c. 659, della L. 147/2013, la parte variabile della tariffa del tributo è ridotta del 30% nei locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, per periodi non superiori a mesi sei, come risultante dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.
Le utenze non domestiche che si avvalgono del servizio pubblico di igiene urbana, che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della parte variabile della tariffa. Tale agevolazione è riconosciuta a condizione che il quantitativo dei rifiuti di cui sopra avviato al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua. .La riduzione tariffaria è determinata dal rapporto fra il quantitativo di rifiuti avviati al riciclo e la quantità di rifiuti riconducibili dall’utente; tenuto conto che l’utenza non domestica si avvale comunque del gestore pubblico, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 50% della quota variabile. In attesa dell'adozione di un sistema che misuri compiutamente il quantitativo annuo di rifiuti conferiti al servizio pubblico, tale paramento viene determinato presuntivamente quale prodotto fra il coefficiente Kd della categoria corrispondente (che misura la produzione annua – Kg/mq - stimata, utilizzato per l'attribuzione della quota variabile della tariffa) e la superficie assoggettata a tassazione. Tale abbattimento, pena la perdita del diritto all'agevolazione, viene riconosciuto solo ed esclusivamente alle utenze non domestiche, in regola con gli obblighi dichiarativi, che ne facciano apposita richiesta all'Ente entro il mese di aprile dell’anno successivo, completa della documentazione comprovante l’avvio al riciclo dei predetti rifiuti (a titolo di esempio: copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, MUD, ecc.).