Iscrizioni, variazioni e cancellazioni AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero)

Servizio attivo

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi.


A chi è rivolto

Sono tenuti ad iscriversi all’AIRE: i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L'iscrizione AIRE comporta la cancellazione dalla residenza dal territorio della Repubblica (cancellazione dall'A.P.R. – Anagrafe della Popolazione Residente). Una volta effettuata viene notificata direttamente dal Comune al cittadino. La dichiarazione può essere presentata personalmente o per posta. In caso di mancata iscrizione, è possibile regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione di iscrizione tardiva all'AIRE.

La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni. Le sanzioni amministrative non possono essere retroattive. Pertanto non si potrà essere sanzionati per il periodo precedente al 1° gennaio 2024.

Tutte le informazioni sono reperibili nella sezione apposita del sito del Ministero degli Esteri, al link:  https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/

Mancata iscrizione: tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero e che non sono iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Chi può presentare

Come si effettua la domanda di iscrizione all’A.I.R.E.: la richiesta va effettuata compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988). Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza.

Descrizione

L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. E’ gestita dai Comuni sulla base della documentazione e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:

- la possibilità di votare per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum, di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione, come previsto dalla legge 459/2001;

- la possibilità di votare in occasione delle elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo presso seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;

- la possibilità di ottenere il rilascio di documenti di identità e di viaggio;

- la possibilità di richiedere il rilascio di certificazioni di competenza delle Rappresentanze all’estero;

- la possibilità di rinnovare la patente di guida (solo in Paesi extra U.E

L'iscrizione all'A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione che l'interessato deve rendere all'Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.

Come fare

La richiesta va effettuata compilando l’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari), a cui allegare la documentazione richiesta dall’Ufficio consolare. Per le modalità di invio dei moduli si suggerisce la consultazione del sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio di residenza. L’iscrizione del cittadino residente all’estero può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare abbia conoscenza, in base ai dati in suo possesso (art. 6, comma 6, L. 470/1988). Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza.

Cosa serve

i moduli da utilizzare per la dichiarazione e le modalità di invio sono reperibili sul sito web dell'Ufficio consolare competente per territorio.

Cosa si ottiene

Iscrizione AIRE

Tempi e scadenze

45 giorni dalla data della sottoscrizione della richiesta, se presentata personalmente presso l'Ufficio AIRE, oppure dalla data di ricevimento della richiesta, se presentata per il tramite del Consolato Italiano.

Quanto costa

Nessun costo

Procedure collegate all'esito

45 giorni dalla data della sottoscrizione della richiesta, se presentata personalmente presso l'Ufficio AIRE, oppure dalla data di ricevimento della richiesta, se presentata per il tramite del Consolato Italiano.

Accedi al servizio

Servizio Anagrafe

Via Istria, 1 - 09047 Selargius

PEC: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it

Telefono: 0708592342-364-365-360

Email: anagrafe@comune.selargius.ca.it

Ulteriori informazioni

Vincoli

Mancata iscrizione: tutti i cittadini italiani che lavorano all'estero e che non sono iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) sono fiscalmente residenti in Italia e devono ogni anno presentare la dichiarazione e pagare le imposte sui redditi ovunque prodotti.

Copertura geografica

Territorio comunale

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il Lun 21 Ottobre, 2024 12:37 pm