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Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al Sindaco del Comune di residenza.
Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano.
Il cittadino straniero, residente nel Comune e discendente da avo cittadino italiano.
E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti da un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza (cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre (vedi casi particolari) o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello ius soli. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.
L’interessato al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis (discendente da ceppo italiano), dovrà fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile:
Per i cittadini stranieri residenti all'estero, la domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE presso gli uffici del Consolato territorialmente competente.
L’interessato, munito del passaporto straniero e di una marca da bollo da euro 16.00, si dovrà presentare personalmente all'Ufficio di Stato Civile nel giorno fissato, con l'ausilio di un traduttore se necessario, per la compilazione della domanda, e allegare la documentazione prevista dalla circolare K 28.1 del 8 aprile 1991:
Gli atti di nascita, matrimonio ed eventualmente di morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti e legalizzati o apostillati a norma di legge.
Cittadinanza ITALIANA
90 giorni dal ricevimento dell’istanza
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Definizione della pratica di iscrizione anagrafica, con esito positivo della verifica della dimora abituale
La donna trasmette la cittadinanza ITALIANA dal 01 gennaio 1948, data di entrata in vigore della costituzione Italiana. Per i nati da madre italiana antecedentemente a tale data, il processo di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, segue la via giudiziaria.
Comune
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