Comune di Selargius

Si comunica che nella giornata di lunedì sono stati emanati due nuovi provvedimenti volti a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale.

 

COSA È CAMBIATO?

 

Il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 9 marzo 2020 estende a tutto il territorio nazionale le misure previste dal precedente testo, valido solo per le zone rosse.

 

QUINDI:

 

  • sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

 

  • scuole chiuse sino al 3 aprile;

 

  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali;

 

  • no ad eventi e manifestazioni, in luogo pubblico e privato, compresi agli eventi a carattere culturale, ludico, sportivo e religioso.

 

BAR, RISTORANTI E NEGOZI

 

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

 

  • La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

 

Questi sono solo i punti principali.

 

Ė SEMPRE DELLA GIORNATA DI IERI LA NUOVA ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SARDEGNA, INTEGRATA DA UNA NOTA ESPLICATIVA EMANATA IERI 10-03

 

COSA PREVEDE?

 

  • L’obbligo di restare in isolamento nei luoghi di domicilio e di denunciare alle autorità sanitarie il luogo ove si può essere, in qualunque momento, rintracciati, è retroattivo di 14 giorni. Vi sono tenuti anche tutti coloro che si sono trasferiti in Sardegna, generalmente nelle case al mare, prima dell’ordinanza dell’ 8 marzo.

 

Per maggiori dettagli, aggiornamenti e leggere i testi dei documenti vi invitiamo a consultare i siti della Regione e del Governo

 

https://www.regione.sardegna.it

 

http://www.governo.it

 

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